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Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle iniziative produttive industriali, artigianali, commerciali, nonché dei servizi terziari avanzati, all'interno del territorio dei Comuni consorziati.
I compiti del Consorzio sono regolati dall'art. 5 della Legge Regionale Marche n. 48 del 19 novembre 1996, di seguito riportato integralmente:
1. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi di sviluppo industriale sono quelle
previste dal t.u. approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, dalla legge 1°
marzo 1986, n. 64, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237 e dal d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto
1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre
disposizioni riguardanti i suddetti Consorzi.
2. I Consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni
consorziati o dei distretti di sviluppo industriale in cui operano, provvedono in
particolare:
a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo
produttivo nelle zone di intervento;
b) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di
conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato
connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla
promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo
al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
c) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove
iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;
d) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti
locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale
dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi
comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi
per il miglioramento della qualità;
e) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti
produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività
produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione e dei servizi anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6,
nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La
gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può
essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e
società a capitale misto;
f) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree
attrezzate. A tal fine, il comitato direttivo dei Consorzi con proprio atto
individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;
g) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per
attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi
e magazzini;
h) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di
fabbricati e impianti in aree attrezzate;
i) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali
all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree
possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
l) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire
l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la
cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i
Consorzi;
m) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli
insediamenti produttivi;
n) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione
di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
o) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a
fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;
p) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di
distribuzione di energia elettrica di calore in regime di autoproduzione;
q) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla
copertura integrativa di fabbisogni consortili;
r) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto,
fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del
servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 5
gennaio 1994, n. 36 e della relativa legge regionale di attuazione;
s) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di
terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;
t) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui
all'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
u) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini
istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di
gestione a capitale misto;
v) all'espressione di pareri, prima del rilascio di licenze, concessioni e
autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità
urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro
destinazioni d'uso.

