Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle iniziative produttive industriali, artigianali, commerciali, nonché dei servizi terziari avanzati, all’interno del territorio dei Comuni consorziati.
I compiti del Consorzio sono regolati dall’art. 5 della Legge Regionale Marche n. 48 del 19 novembre 1996, di seguito riportato integralmente:
1. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi di sviluppo industriale sono quelle
previste dal t.u. approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 e dal d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell’8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni riguardanti i suddetti Consorzi.
2. I Consorzi di sviluppo industriale, nell’ambito dei territori dei comuni consorziati o dei distretti di sviluppo industriale in cui operano, provvedono in particolare:
agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;
alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all’applicazione di innovazioni tecnologiche;
alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;
alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all’introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
all’acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l’azione promozionale per l’insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi anche ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 6, nonché all’attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;
alla vendita, all’assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il comitato direttivo dei Consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l’assegnazione;
alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
all’assunzione e promozione dell’erogazione di servizi per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l’insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;
alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all’attuazione di programmi di reindustrializzazione;
all’esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica di calore in regime di autoproduzione;
all’acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa di fabbisogni consortili;
alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della relativa legge regionale di attuazione;
alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;
a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all’articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
all’assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto;
all’espressione di pareri, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d’uso.